Alla luce dei nuovi provvedimenti contenuti nel Job Act in materia di controllo a distanza del lavoratore, e alla conseguente modifica dell’art 4 dello statuto dei lavoratori proviamo a definire quali siano gli step per attivare un impianto di video sorveglianza all’interno di una palestra o di un impianto sportivo.
Il principio che regola la possibilità di attivare un impianto di video sorveglianza nell’ambito di un ambiente lavorativo deriva dalle finalità dello stesso che possono riguardare:
- Esigenze organizzative e produttive
- La sicurezza del lavoro (caso delle banche dove il controllo è finalizzato anche alla tutela dei dipendenti)
- Tutela del patrimonio aziendale (che solitamente costituisce la finalità di attivazione della video sorveglianza all’interno di un centro sportivo)
Nel ambito di queste finalità, se l’impianto consente il controllo a distanza (che si intende non solo fisica ma anche temporale e quindi con registrazione) del lavoratore; anche se in modo non continuo, l’attivazione dell’impianto stesso è soggetta ad un iter di approvazione che prevede in sintesi
- Accordo con RSA/RSU o in assenza delle rappresentanze sindacale
- Procedura autorizzativa presso Ispettorato Territoriale del Lavoro
Nel caso dell’impianto sportivo, i soggetti che vi lavorano: custodi, allenatori ecc non hanno una postazione fissa, lo spazio lavorativo non è ben definito, per cui la presenza di una telecamera in determinati spazi può determinare la possibilità di controllo se pure occasionale.
L’accordo non è necessario in caso di strumenti utilizzati dal lavoratore per rendere la prestazione lavorativa⃰ e di strumenti di registrazione degli accessi e delle presenze;
Alla luce di quanto sopra, installare un sistema di video sorveglianza, prevede che venga avviata una istanza di approvazione che alla luce delle nuove disposizioni prevede un iter semplificato.