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Industria 4.0Varie

Industria 4.0 – Perizia Asseverata per credito imposta 2020

Come definito dai comma 11 della legge di Bilancio 2017 al fine di poter accedere ai contributi concessi dall’Industria 4.0 l’impresa è tenuta a
produrre una dichiarazione resa dal legale rappresentante ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, ovvero, per i beni aventi ciascuno un costo di acquisizione superiore a 500.000 euro, una perizia tecnica giurata rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali o da un ente di certificazione accreditato, attestante che
il bene possiede caratteristiche tecniche tali da includerlo negli elenchi di cui all’allegato A o all’allegato B annessi alla presente legge ed è interconnesso al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura.

Nel corso del 2020 con l’introduzione del credito di imposta per la realizzazione di progetti relativi all’industria 4.0 le regole per la gestione della perizia asseverata sono variate. Nel caso di investimenti relativi all’Industria 4.0 il cui costo unitario sia superiore ad euro 300.000, le imprese sono tenute a produrre una perizia tecnica semplice (non asseverata), rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali, od un attestato di conformità rilasciato da un ente di certificazione accreditato, da cui risulti che i beni possiedono caratteristiche tecniche tali da includerli negli elenchi dei dispositivi previsti nell’Allegato A e B della Legge 11 dicembre 2016, n. 232 – Legge di bilancio 2017. Per i beni di costo unitario di acquisizione inferiore ad euro 300.000, in luogo della perizia tecnica (o dell’attestato di conformità) può essere adempiuto mediante una dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa dal legale rappresentante.