Il nuovo regolamento Europeo impone ad alcune categorie di Aziende di identificare e nominare il data Protection officer a cui la normativa ha delegato alcuni compiti che riassumiamo in questo articolo:
Qundo è necessario nominare il DPO
Ai sensi dell’art. 35 del Regolamento Europeo, il DPO è nominato nei seguenti casi:
Quando il trattamento è effettuato da un’autorità pubblica (ad eccezione degli Uffici giudiziari nell’esercizio dell’attività giudiziale);
Quando il titolare effettua delle attività di trattamento che prevedono il monitorano regolare e sistematico dei dati delle persone su larga scala;
Quando l’organizzazione tratta dati classificati come particolari su larga scala o nel caso di trattamento di informazioni relative alle condanne penali e ai reati.
Compiti assegnati la DPO ai sensi dell’arto 39 del Regolamento Europeo sul Trattamento dei Dati
Ai sensi dell’art. 39 del Regolamento europeo sulla protezione dei dati, il DPO:
- deve essere adeguatamente coinvolto in tutte le questioni riguardanti la protezione dei dati personali;
- deve essere sostenuto dal titolare del trattamento e dal responsabile nell’esecuzione dei compiti assegnati;
- deve avere le risorse necessarie per adempiere ai compiti assegnati;
- deve poter accedere ai dati personali e ai trattamenti che riguardano la struttura in cui è inserito;
- deve mantenere la sua conoscenza specialistica (corsi di aggiornamento);
- deve essere indipendente nell’esercizio delle sue funzioni;
- non deve essere penalizzato o rimosso per l’adempimento dei propri compiti;
- è tenuto al segreto e alla riservatezza in merito all’adempimento dei propri compiti;
- non può svolgere altre funzioni o compiti che determino un conflitto di interessi.
Durata dell’Incarico
Il DPO dovrà restare in carica per almeno due anni, e può essere licenziato solo in caso sia impossibilitato a svolgere i propri compiti.
L’azienda può assumere un medesimo DPO per un gruppo di imprese o enti.
Modello di nomina del DPO Download Nomina DPO
di seguito la linea guida redatta dal GRUPPO DI LAVORO ARTICOLO 29 IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI linee-guida-data-protection-officer-dpo.pdf