CREDITO D’IMPOSTA PER LA DIGITALIZZAZIONE
L’art. 9 del D.L. n. 83/2014 ha introdotto, per i periodi d’imposta 2015-2016-2017, un credito d’imposta pari al 30% delle spese sostenute per la digitalizzazione degli esercizi ricettivi singoli o aggregati con servizi extra-ricettivi o ancillari, fino a un massimo di 12.500 euro.
Il credito d’imposta va ripartito in 3 quote annuali di pari importo e può essere utilizzato esclusivamente in compensazione tramite modello F24.
Nella tabella seguente sono riportate le spese per le quali è possibile usufruire del bonus fiscale, individuate dall’art. 9 comma 2 del D.L. n. 83/2014.
L’art. 9 comma 3 del D.L. n. 83/2014 specifica che il credito d’imposta per la digitalizzazione:
- non concorre alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte dirette (Ires, Irpef) né del valore della produzione ai fini Irap;
- non rileva per il calcolo delle quote deducibili di interessi passivi (art. 61 del Tuir) e altri componenti negativi di reddito (art. 109 comma 5 del Tuir).
Con un apposito Decreto Ministeriale verranno definite, entro 3 mesi dalla data di conversione in Legge del D.L. n. 83/2014:
- tipologie di spese eleggibili;
- soglia massima di spesa per ogni singola voce di spesa sostenuta;
- procedure di recupero in caso di utilizzo illegittimo dei crediti d’imposta.
CREDITO D’IMPOSTA PER RIQUALIFICAZIONE E ACCESSIBILITÀ
L’art. 10 del D.L. n. 83/2014 ha previsto, per i periodi d’imposta 2014-2015-2016, un credito d’imposta del 30% (fino a un massimo di 200mila euro) per le spese sostenute dalle strutture ricettive esistenti alla data del 1 gennaio 2012 relativamente a interventi di:
- ristrutturazione edilizia di cui all’art. 3 comma 1 lettera d) del D.P.R. n. 380/2001;
- eliminazione delle barriere architettoniche in conformità alla Legge n. 13/1989 e al Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici n. 236/1989.
Il credito d’imposta va ripartito in 3 quote annuali di pari importo e può essere utilizzato esclusivamente in compensazione tramite modello F24 (la quota relativa a costi sostenuti nel 2014 può essere utilizzata in compensazione a partire dal 1 gennaio 2015).
Il bonus fiscale per riqualificazioni e accessibilità non rileva per il calcolo delle quote deducibili di interessi passivi (art. 61 del Tuir) e altri componenti negativi di reddito (art. 109 comma 5 del Tuir).
Per conoscere le modalità applicative del credito d’imposta bisognerà comunque attendere l’emanazione (prevista entro 3 mesi dalla conversione in legge del D.L. n. 83/2014) di un apposito Decreto Ministeriale, che stabilirà in particolare:
- tipologie di strutture ricettive ammesse al credito d’imposta;
- tipologie di interventi ammessi al beneficio;
- procedure per l’ammissione al beneficio;
- soglie massime di spesa per singola voce di spesa sostenuta;
- procedure di recupero in caso di utilizzo illegittimo dei crediti d’imposta.
REGIME “DE MINIMIS”
I singoli esercizi ricettivi possono usufruire dei crediti d’imposta per la digitalizzazione e per la riqualificazione e l’accessibilità nel rispetto dei limiti massimi (200mila euro in 3 anni) stabiliti per gli aiuti di Stato in regime “de minimis” dal Regolamento UE 1407/2013, in applicazione degli art. 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’UE.